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C.M. 23/03/2006 n. 902
3.10 Limitatamente ai programmi di investimento relativi ai settori «Industria» e «Turismo», la realizzazione del programma da agevolare o di una parte dello stesso può essere commissionata con la modalità del cosiddetto «contratto chiavi in mano», fermo restando che non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti. Le forniture che intervengono attraverso contratti «chiavi in mano» devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per sè non ammissibili. Pertanto, ai fini del riconoscimento di ammissibilità delle spese, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente considerati alle seguenti ulteriori condizioni: - il contratto «chiavi in mano» dovrà contenere l'esplicito riferimento alla pratica di agevolazioni legge n. 488/1992; esso dovrà quindi contenere una dichiarazione con la quale l'impresa beneficiaria specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimenti di cui alla domanda di agevolazione;
- al contratto di fornitura «chiavi in mano» dovrà essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo le note categorie di spesa (progettazione e studi, suolo, opere murarie e assimilate, macchinari impianti e attrezzature), con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa; - il general contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite dell'impresa beneficiaria ed a semplice richiesta di quest'ultima, o della Banca concessionaria o del Ministero o di loro delegati, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso general contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, ed in particolare il nominativo dei suoi fornitori ed i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti utili a comprovare la natura delle forniture ed il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto; - possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti «chiavi in mano» il cui general contractor abbia stabile organizzazione (modello di convenzione OCSE - art. 5) in Italia ove dovrà essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa anche ai fini dei controlli previsti dal decreto attuativo e dalla presente circolare. L'impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalità di acquisizione dei beni da agevolare è tenuta a darne informazione nel piano descrittivo ovvero, avendo maturato la decisione in corso d'opera e rappresentando tale modalità una vera e propria variazione sostanziale del programma, a darne tempestiva comunicazione alla banca concessionaria illustrandone le ragioni. Quest'ultima valuta, tra l'altro, la comprovata, specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l'impresa istante intende affidare la realizzazione del contratto «chiavi in mano», con particolare riferimento all'avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti similari da parte dello stesso; a tal fine l'impresa istante è tenuta a fornire tutti gli elementi necessari. La banca concessionaria, sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilità di tale modalità e della conseguente agevolabilità dell'intero programma ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati.
3.11 La modifica del sistema di acquisizione dei beni del programma dalla locazione finanziaria all'acquisto diretto o viceversa è consentita, nel rispetto delle condizioni e dei principi generali fissati dalla normativa, entro e non oltre la stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo punto 6.8, pena la revoca delle agevolazioni riferite ai predetti beni. Non è consentito che la suddetta modifica intervenga successivamente all'acquisizione del bene in quanto, altrimenti, verrebbero a configurarsi, a seconda dei casi, le ipotesi di acquisto di un bene usato o di leaseback, entrambe non ammissibili. E' altresì necessario che la modifica, qualora intervenga tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni e la pubblicazione delle graduatorie, non comporti variazione dei dati esposti nella Scheda Tecnica rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, caso per il quale la domanda verrebbe a decadere. Qualora l'impresa abbia apportato tali modifiche deve darne tempestiva comunicazione - come da specifico obbligo sottoscritto nel Modulo di domanda - sia alla banca concessionaria che all'istituto collaboratore interessati affinchè se ne possa tener conto in sede di decreto di concessione delle agevolazioni o di modifica dello stesso. A ciascun programma corrisponde sempre e comunque un unico decreto contenente la separata indicazione delle spese ammesse per i beni di acquisto diretto e di quelle per i beni in leasing e dell'ammontare delle relative agevolazioni. In relazione a tali modifiche, la banca concessionaria acquisisce, a seconda dei casi, la delibera del finanziamento ordinario o la delibera della società di leasing.
3.12 L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre 48 mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, ovvero, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, dalla data del provvedimento ministeriale relativo agli esiti della detta notifica di cui al punto 1.9. Ad eccezione di questi ultimi programmi, tale termine è ridotto a ventiquattro mesi nei soli casi, disciplinati dal successivo punto 7.1, per i quali sia stata richiesta e concessa l'erogazione del contributo in conto capitale in sole due quote. In entrambe tali ipotesi può essere concessa una proroga, di non oltre sei mesi, per eccezionali cause di forza maggiore, che l'impresa deve richiedere alla banca concessionaria entro e non oltre la scadenza dei 48 o dei 24 mesi; non possono essere agevolate spese effettuate successivamente. Per i programmi che possono essere ammessi al cofinanziamento, si veda quanto specificato al precedente punto 1.8. Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo ancorchè quietanzato o pagato successivamente. La data di ultimazione del programma è quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili ovvero, per i beni in leasing, è quella relativa all'ultimo verbale di consegna dei beni; per i programmi che comprendono sia beni in leasing che beni acquistati direttamente dall'impresa, la data di ultimazione coincide con l'ultima delle suddette date; nel caso in cui, per i beni in leasing, la data del primo titolo di spesa ammissibile e, quindi, quella di avvio a realizzazione del programma, sia successiva alla data di consegna dei beni, per ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, in analogia ai programmi con soli beni acquistati direttamente dall'impresa; in tal caso la dichiarazione relativa all'ultimazione del programma, di cui all'art. 10, comma 1 del decreto attuativo, non è sostituita dalla copia del verbale di consegna dei beni bensì dalla stessa dichiarazione resa, con le previste modalità, dall'istituto collaboratore (si veda anche il punto 6.7, lettera g).
3.13 Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature maggiormente rilevanti oggetto di agevolazioni, e comunque di tutti quelli il cui costo unitario sia almeno pari a Euro 10.000,00, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, dei relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi, compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 8 ed il prospetto di cui all'allegato n. 9. La dichiarazione può essere resa anche da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta anche la relativa procura o copia autentica della stessa. I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo è stato trascritto nell'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda nella quale è inserito il bene; a tal fine si può fare riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fornitore. Qualo- ra non si faccia riferimento a quest'ultimo, ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non può essere attribuito lo stesso numero di riferimento a più beni. Dal momento che l'impresa può essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, è opportuno che l'elenco dei beni di cui si tratta venga predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) del decreto attuativo, gli elementi comprovanti la data della dismissione medesima (fattura di vendita, documento di trasporto, fattura o documento interno relativi allo smontaggio, ecc.). Se l'elenco dei beni è composto da più pagine, queste devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante o suo procuratore speciale. La dichiarazione e l'elenco di cui sopra devono essere esibiti dall'impresa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, nonchè allegati alla documentazione di spesa di cui al successivo punto
7.4, presentata ai fini di ciascuna erogazione. All'atto della presentazione della documentazione di spesa, l'elenco dovrà essere integrato con l'indicazione del costo di ciascun bene in esso indicato. La mancata o incompleta tenuta di dette scritture dà luogo a contestazione all'impresa e, nel caso di ripetuta inadempienza, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni. L'impresa deve inoltre acquisire e conservare la documentazione utile a comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari, impianti e attrezzature oggetto delle richieste di erogazione di cui al successivo punto 7.3 (ad esempio, certificati di origine dei macchinari, documenti di trasporto, certificati di assicurazione, documenti di immatricolazione, dichiarazioni di conformità di cui alla Direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998, dichiarazione del fornitore, ecc.). Tale documentazione deve essere esibita dall'impresa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, nonchè allegata in copia alla documentazione di spesa di cui al successivo punto 7.4, presentata ai fini di ciascuna erogazione. La mancata o incompleta esibizione di detta documentazione dà luogo a contestazione all'impresa e, nel caso di ripetuta inadempienza, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni. 4 - Banche concessionarie e istituti collaboratori.
4.1 Gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse, sono svolti dai soggetti indicati dall'art. 5 del decreto attuativo, denominati «banche concessionarie». I rapporti tra il Ministero e le banche concessionarie sono regolamentati da apposita convenzione tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria e ad assicurare snellezza e rapidità procedurali ed uniformità di comportamento da parte delle banche medesime. Ai sensi del comma 2 del citato
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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